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[1]La liberazione condizionale e' revocata, se il condannato tiene cattiva condotta o trasgredisce gli obblighi ad esso imposti. In tal caso, il tempo passato in liberazione condizionale non si computa nella durata della pena.
[2]Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata, e il tempo passato in liberazione condizionale si computa nella durata della vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza che fosse aggiunta alla pena scontata.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
