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[1]Chiunque, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, s'impossessa di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, ne' altrimenti chiusi, esistenti negli ufficii a cui appartiene, od a lui consegnati per ragione del suo ufficio, ovvero li apre, se suggellati o altrimenti chiusi, per conoscerne il contenuto, o li consegna o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa dal destinatario, punito con la reclusione da quattro a trenta mesi.

[2]Con le stesse pene e' punito colui che, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, sopprime una lettera, ovvero sopprime un telegramma presentato per la trasmissione, o ricevuto per la consegna al destinatario, o conosciuto durante la trasmissione.

[3]Se i fatti indicati nel presente articolo hanno nociuto a taluno, alle dette pene si aggiunge la multa da lire cento a tremila.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art155 · fonte del testo

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