Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque apre arbitrariamente lettere, telegrammi o pieghi sigillati od altrimenti chiusi che non gli sono diretti, od arbitrariamente s'impossessa dli una lettera altrui non sigillata ne' altrimenti chiusa, per conoscerne il contenuto, e' punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, e' punito con la reclusione da un mese ad anno e con multa da lire cento a tremila.

[2]Con la pena della reclusione sino ad un anno e della multa da lire cento a tremila e' punito colui che sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorche' non li abbia aperti; e se ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, la reclusione non puo' essere minore di quattro mesi e la multa di cinquecento lire.

[3]Per i delitti preveduti in questo articolo si procede a querela di parte.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art154 · fonte del testo

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