Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, fuori degli altri casi preveduti dalla legge, minaccia a taluno un grave danno di qualsiasi natura e' punito con la reclusione sino a sei mesi.
[2]Se la minaccia e' stata fatta con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la pena e' della reclusione da quattro mesi ad un anno; e puo' aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
[3]Per ogni altra minaccia e per ogni altra violenza personale che non costituisca delitto piu' grave la pena e' della multa sino a lire cento; e si procede a querela di parte.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
