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[1]Trattato fra Sua Maesta' il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America, che modifica il Trattato di Commercio e di Navigazione concluso il 26 febbraio 1871, fra le stesse Alte Parti Contraenti.
[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America, desiderando ciascuno di precisare maggiormente i diritti dei rispettivi cittadini nei territori dell'altro, hanno risoluto a tale scopo di concludere un Trattato che modifica l'articolo III del Trattato di Commercio e di Navigazione del 26 febbraio 1871, fra i due Paesi, ed hanno nominato come loro rispettivi Plenipotenziari:
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia: il Marchese Cusani Confalonieri, Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Cordone di quello della Corona d'Italia, ecc., ecc., Suo Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario in Washington:
[4]Il Presidente degli Stati Uniti d'America; il signor Philander C. Knox, Segretario di Stato degli Stati Uniti di America:
[5]E i predetti Plenipotenziari, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno conchiuso e firmato i seguenti articoli:
[6]Articolo I.
[7]E' convenuto fra le Alte Parti Contraenti che il primo paragrafo dell'Articolo III del Trattato di Commercio e di Navigazione del 26 febbraio 1871, fra l'Italia e gli Stati Uniti, sia sostituito dalla disposizione seguente:
[8]I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti riceveranno, negli Stati e Territori dell'altra, la piu' costante sicurezza e protezione per le loro persone e proprieta' e per i loro diritti, inclusa quella forma di protezione accordata da ogni legge statale o nazionale, che stabilisca una responsabilita' civile per danni o per morti cagionati da negligenza o colpa, e dia ai parenti od eredi della parte lesa, un diritto di azione il quale non potra' essere menomato per motivo della nazionalita' dei detti parenti od eredi; e godranno a questo riguardo gli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, purche' si sottomettano alle condizioni imposte a questi ultimi.
Testo in vigore dal 27 agosto 1913 al 9 maggio 2025
