Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo al criterio di determinazione del compenso spettante a quanti svolgano attività ausiliaria per i consulenti del giudice. La disposizione in esame innovando, infatti, la previgente disciplina, allo scopo di eliminarne il riconosciuto effetto sperequativo, ha assunto le tariffe giudiziarie come criterio di valutazione della prestazione resa dall'ausiliario; e ciò, anche, in virtù della natura di 'munus publicum' che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza, e che, inevitabilmente, finisce per riflettersi anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente.
Art. 3 cost. · Art. 7 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 6 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002. 114 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione. Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attivita' strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa e' determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art7 · fonte del testo
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