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[1]Art. II.
[2]E' reciprocamente convenuto da parte dell'Italia, in considerazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, che, fino a quando rimarra' in vigore la presente Convenzione, i dazi d'applicarsi e riscuotere sulle seguenti merci, prodotti del suolo e dell'industria degli Stati-Uniti, importate in Italia, non eccederanno le cifre specificate qui appresso, e cioe':
[3]- Olli di seme di cotone................. L. 21.50
[4]- Pesci marinati o sott'olio, escluso il tonno, conservati in scatole o barili:
[5]Sardine o acciughe.................... » 15.--
[6]Altri.......................... » 25,--
[7]- Macchine agrarie.................... » 9.--
[8]- Parti staccate di macchine agrarie:
- 1)in ghisa....................... » 10.--
- 2)di ferro od acciaio.................. » 11.--
[9]- Strumenti scientifici:
- a)costruiti in rame, bronzo, ottone e acciaio:
- 1)muniti di cannocchiali o microscopi, o di aste o circoli graduati, cannocchiali terrestri, monocoli, binocoli, lenti scialte o chiuse in armatura....... » 30.--
- 2)non muniti di alcun strumento ottico, ne' di aste, e di circoli graduati............... » 30.--
- b)di ogni specie, nella costruzione dei quali entra con evidente prevalenza il ferro............. » 30.--
[10]- Macchine dinamo-elettriche:
- 1)di peso superiore a 1000 kg.............. » 16.--
- 2)del peso di 10'30 kg. o meno............. » 25.--
[11]- Parti staccate di macchine dinamo-elettriche...... » 25.--
[12]- Macchine da encire:
- 1)con sostegni..................... » 25.--
- 2)senza sostegni.................... » 30.--
[13]- Vernici non contenenti spirito, ne' olii minerali... » 20.--
[14]I seguenti articoli saranno ammessi esenti da dazio:
[15]- Olio di trementina.
[16]- Concimi naturali di qualsiasi specie.
[17]- Pelli crude, fresche o secche, non buone da pelliceeria e da pelliceeria.
Testo in vigore dal 23 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
