Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1900
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1900 al 16 dicembre 2009. 341 parole tolte, 23 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: ACCORDO COMMERCIALE concluso fra l'Italia e gli Stati-Uniti sulla base della sezione 3ª della tariffa americana Dingley
tolto: 8 febbraio 1900
tolto: (Testo italiano),
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente degli Stati-Uniti d'America, desiderosi entrambi di migliorare, con uno specialeAccordo, le relazioni commerciali fra i due paesi, hanno nominato a questo scopo a loro plenipotenziari:
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia:
tolto: Sua Eccellenza il barone S. Fava, Senatore del Regno, suo Ambasciatore a Washington, ecc.,
tolto: Il Presidente degli Stati-Uniti d'America:
tolto: L'on. John A. Kasson, Commissario speciale plenipotenziario, ecc., i quali, essendo muniti di regolari poteri, hanno convenuto quanto segue:
tolto: Art. I.
tolto: E' convenuto da parte degli Stati-Uniti d'America, in conformita' ed in accordo con le disposizioni della sezione 3ª della legge doganale degli Stati-Uniti, approvata il 24 luglio 1897, ed in considerazione delle concessioni qui appresso enumerate fatte dall'Italia in favore dei prodotti e manifatture degli Stati-Uniti, che gli attuali dazi imposti sui seguenti articoli, prodotti del suolo e dell'industria italiana, importati negli Stati-Uniti, sieno sospesi fino a che avra' vigore il presente accordo, ed in loro vece sieno imposti e percepiti i dazi seguenti, e cioe':
tolto: - Sui tartari greggi o fecce di vino gregge: cinque per cento ad valorem.
tolto: - Sui cognacs od altri spiriti manifatturati o distillati da cereali od altri materiali: un dollaro e settantacinque cents per gallone.
tolto: - Sui vini non spumanti ed i vermouths in botti: trentacinque cents per gallone; in bottiglie o brocche, per cassa di dodici bottiglie o brocche contenenti ciascuna non piu' di un quart e piu' di un pint, o per cassa di 24 bottiglie o brocche non contenenti ciascuna piu' di un pint: un dollaro e venticinque cents per cassa. Contenendo le dette bottiglie o brocche una quantita' superiore a quelle sopra indicate, sara' imposto all'eccedente un dazio di quattro cents per pint o frazione di pint; ma non sara' percepito nessun dazio distinto o addizionale sulle bottiglie o brocche.
tolto: - Sulle pitture ad olio, acquarelli, pastelli, disegni a penna e statuaria: quindici per cento ad valorem.aggiunto: Accordo-art. I PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1900-07-12;263~arti · fonte del testo
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