Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1886
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1886 al 16 dicembre 2009. 320 parole tolte, 22 parole aggiunte in 13 capoversi.
Accordo tolto: tra il Regno d'Italia ed il Regno di Siam circa la importazione e la vendita delle bevande nello Siam.
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Maesta' il Re di Siam, avendo riconosciuta la utilita' di sottoporre a certe regole il commercio delle bevande nel Regno di Siam, hanno nominato, a questo effetto, per loro rispettivi Plenipotenziari, cioe':
tolto: SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA:
tolto: Il cavaliere Pasquale Stanislao Mancini, Ministro di Stato, deputato al parlamento nazionale, e suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, ecc., ecc., e
tolto: SUA MAESTA' IL RE DI SIAM:
tolto: il principe Prisdang, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario a Roma;
tolto: i quali, dopo essersi comunicati i loro poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stabilito i seguenti articoli:
tolto: Art. 1.
tolto: I sudditi italiani potranno importare da qualsiasi paese e sotto qualsiasi bandiera, come pure vendere, nel Regno di Siam, delle bevande fermentate ed ogni specie di bevande distillate di cui il titolo alcoolico non sia superiore a 50 gradi misurati all'alcoolometro di Gay Lussac, mediante il pagamento di un diritto d'entrata che non potra' essere piu' elevato dei diritti interni che gravano le bevande fermentate o distillate d'origine siamese.
tolto: Essi potranno pure importare e vendere delle bevande spiritose di un titolo superiore a 50 gradi, ma queste bevande, finche' non ne saranno fabbricate in Siam del medesimo titolo, potranno essere assoggettate al un diritto addizionale stabilito proporzionalmente secondo la base adottata per le bevande spiritose di un titolo inferiore.
tolto: Per cio' che riguarda i vini, il diritto d'entrata non potra', in tutti i casi, eccedere l'8 per cento del valore.
tolto: I diritti sugli spiriti importati, i vini e la birra prenderanno il luogo del diritto d'importazione del 3 per cento stabilito dal trattato del 3 ottobre 1868, e non saranno considerati come addizionali a questo diritto.
tolto: Gli spiriti, la birra ed i vini non potranno essere assoggettati ad alcun altro diritto, tassa od imposta.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1886-03-18;3742~art1 · fonte del testo
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