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[1]ACCORDO COMMERCIALE concluso fra l'Italia e gli Stati-Uniti sulla base della sezione 3ª della tariffa americana Dingley

[2]8 febbraio 1900

[3](Testo italiano),

[4]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente degli Stati-Uniti d'America, desiderosi entrambi di migliorare, con uno speciale Accordo, le relazioni commerciali fra i due paesi, hanno nominato a questo scopo a loro plenipotenziari:

[5]Sua Maesta' il Re d'Italia:

[6]Sua Eccellenza il barone S. Fava, Senatore del Regno, suo Ambasciatore a Washington, ecc.,

[7]Il Presidente degli Stati-Uniti d'America:

[8]L'on. John A. Kasson, Commissario speciale plenipotenziario, ecc., i quali, essendo muniti di regolari poteri, hanno convenuto quanto segue:

[9]Art. I.

[10]E' convenuto da parte degli Stati-Uniti d'America, in conformita' ed in accordo con le disposizioni della sezione 3ª della legge doganale degli Stati-Uniti, approvata il 24 luglio 1897, ed in considerazione delle concessioni qui appresso enumerate fatte dall'Italia in favore dei prodotti e manifatture degli Stati-Uniti, che gli attuali dazi imposti sui seguenti articoli, prodotti del suolo e dell'industria italiana, importati negli Stati-Uniti, sieno sospesi fino a che avra' vigore il presente accordo, ed in loro vece sieno imposti e percepiti i dazi seguenti, e cioe':

[11]- Sui tartari greggi o fecce di vino gregge: cinque per cento ad valorem.

[12]- Sui cognacs od altri spiriti manifatturati o distillati da cereali od altri materiali: un dollaro e settantacinque cents per gallone.

[13]- Sui vini non spumanti ed i vermouths in botti: trentacinque cents per gallone; in bottiglie o brocche, per cassa di dodici bottiglie o brocche contenenti ciascuna non piu' di un quart e piu' di un pint, o per cassa di 24 bottiglie o brocche non contenenti ciascuna piu' di un pint: un dollaro e venticinque cents per cassa. Contenendo le dette bottiglie o brocche una quantita' superiore a quelle sopra indicate, sara' imposto all'eccedente un dazio di quattro cents per pint o frazione di pint; ma non sara' percepito nessun dazio distinto o addizionale sulle bottiglie o brocche.

[14]- Sulle pitture ad olio, acquarelli, pastelli, disegni a penna e statuaria: quindici per cento ad valorem.

Testo in vigore dal 23 luglio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-07-12;263~arti · fonte del testo

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