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[1]Il Governo del Re, per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanita', col parere favorevole del Consiglio di Stato, e' autorizzato ad estendere, in tutto od in parte, le disposizioni della presente legge ai comuni, che ne faranno domanda, e al comune di Torino, per la fognatura dei quartieri non compresi nel piano di cui all'art. 1, apportandovi le varianti che eventualmente, caso per caso, secondo le condizioni locali, occorreranno, anche per quanto concerne la composizione delle Giunte, di cui agli articoli 7 ed 8, e le basi e le misure dei contributi.

[2]Lo stesso decreto Reale conterra' la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere approvate e la determinazione del termine per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.

[3]2

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 12 luglio 1896.

[6]UMBERTO.

[7]Rudini'.

[8]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1932

Il Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ha disposto (con l'art. 253, comma 1) che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente Testo Unico, la facolta' attribuita al Governo del Re dagli art. 11 della legge 12 luglio 1896, n. 303, 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, e 196 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), e' abolita per quanto riguarda il contributo di costruzione della fognatura, che s'intende assorbito in quelli di miglioria consentiti dal capo XV". Ha inoltre disposto (con l'art. 344, comma 8) che "Il presente Testo Unico avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1932".

Testo in vigore dal 1 ottobre 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1931

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1911 al 1 ottobre 1931.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175

    Il Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ha disposto (con l'art. 253, comma 1) che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente Testo Unico, la facolta' attribuita al Governo del Re dagli art. 11 della legge 12 luglio 1896, n. 303, 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, e 196 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), e' abolita per quanto riguarda il contributo di costruzione della fognatura, che s'intende assorbito in quelli di miglioria consentiti dal capo XV". Ha inoltre disposto (con l'art. 344, comma 8) che "Il presente Testo Unico avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1932".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-12;303~art11 · fonte del testo

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