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[1]((Il Governo del Re, per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanita', col parere favorevole del Consiglio di Stato, e' autorizzato ad estendere, in tutto od in parte, le disposizioni della presente legge ai comuni, che ne faranno domanda, e al comune di Torino, per la fognatura dei quartieri non compresi nel piano di cui all'art. 1, apportandovi le varianti che eventualmente, caso per caso, secondo le condizioni locali, occorreranno, anche per quanto concerne la composizione delle Giunte, di cui agli articoli 7 ed 8, e le basi e le misure dei contributi.
[2]Lo stesso decreto Reale conterra' la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere approvate e la determinazione del termine per il compimento delle espropriazioni e dei lavori)).
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 12 luglio 1896.
[5]UMBERTO.
[6]Rudini'.
[7]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 20 agosto 1911 al 1 ottobre 1931
