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[1]Ai Comuni che ne faranno domanda potranno essere estesi, per decreto Reale e col parere favorevole del Consiglio di Stato, le disposizioni della presente legge, con le opportune varianti d'ordine tecnico e sulle basi e misura dei contribuenti.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 12 luglio 1896.

[4]UMBERTO.

[5]Rudini'.

[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.

Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 20 agosto 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1896-07-12;303~art11 · fonte del testo

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