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[1]Ai Comuni che ne faranno domanda potranno essere estesi, per decreto Reale e col parere favorevole del Consiglio di Stato, le disposizioni della presente legge, con le opportune varianti d'ordine tecnico e sulle basi e misura dei contribuenti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 luglio 1896.
[4]UMBERTO.
[5]Rudini'.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 20 agosto 1911
