Art. 7 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)
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[1]Espropriazioni, corpo stradale e armamento.
[2]Le espropriazioni stabili per la sede, il corpo stradale, le opere d'arte e le gallerie, ecc., saranno eseguite per un solo binario, salvo:
[3]1° quanto concerne le stazioni e loro dipendenze;
[4]2° i tronchi eventualmente comuni con altre linee, i quali saranno eseguiti per due binari;
[5]3° la galleria del Turchino ed accessi fra le stazioni di Mele e Campoligure sulla linea Genova - Asti, che il Governo avra' facolta' di ordinare venga costruita a due binari.
[6]Tale disposizione pero' dovra' essere comunicata alla Societa' non piu' tardi di tre mesi dalla data di approvazione della presente Convenzione.
[7]Il Governo provvedera' gratuitamente le rotaie ed il minuto materiale metallico per l'armamento delle linee e dei binari nelle stazioni, nei limiti delle quantita' risultanti dai progetti approvati.
[8]La Societa' dovra' richiedere il materiale, indicando di volta in volta la quantita' occorrente e il Governo dovra' consegnarlo entro sei mesi dalla fatta richiesta sui vagoni della ferrovia alle stazioni di Velletri, Sparanise, Sampierdarena, Asti, Nizza, Monferrato, Acqui, Avellino, Rocchetta Melfi, Campiglia Marittima, Cuneo e Saluzzo.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
