Art. 4 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009. 510 parole tolte, 31 parole aggiunte in 34 capoversi.
tolto: Condizioni tecniche e modalita' di costruzione.
tolto: La Societa' dovra' osservare, anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalita' e i materiali di costruzione, tutte le disposizioni contenute nella legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 n. 2248 in quanto non siano derogate dalla presenteConvenzione.
tolto: La Societa' dovra' inoltre osservare le seguenti norme e prescrizioni:
tolto: a) larghezza della piattaforma stradale:
tolto: 1° metri 5.00 per le linee: Genova - Ovada - Asti, Avellino - Ponte - Santa Venere, Cornia - Piombino e Cuneo - Saluzzo;
tolto: 2° metri 4.40 per le linee: Velletri - Terracina e Sparanise - Gaeta;
tolto: b) altezza della massicciata:
tolto: 1° metri 0.50 per la linea Genova- Ovada - Asti;
tolto: 2° metri 0.40 per le linee rimanenti;
tolto: c) larghezza della massicciata al piano superiore delle rotaie: 1° metri 3.00 per le quattro linee comprese al n. 1, sub a);
tolto: 2° metri 2.60 per le rimanenti due linee comprese al n. 2, sub a);
tolto: d) dimensioni delle traverse: metri due e centimetri sessanta di lunghezza, centimetri ventiquattro di larghezza, centimetri quattordici di altezza per le quattro linee di cui al n. 1, sub a); metri due e centimetri trenta di lunghezza, centimetri ventidue di larghezza, centimetri tredici di altezza per le due linee di cui al n. 2, sub a);
tolto: e) armamento a giunto sospeso con rotaie di acciaio di nove metri di lunghezza e del peso a metro lineare di:
tolto: 1° trentasei chilogrammi per le linee: Genova - Ovada - Asti e e Ponte Santa Venere - Avellino;
tolto: 2° trenta chilogrammi per le altre quattro linee;
tolto: f) larghezza libera delle opere d'arte fra i parapetti:
tolto: 1° metri quattro e centimetri cinquanta per quelle ad un binario;
tolto: 2° metri otto e centimetri dieci per quelle a due binari;
tolto: g) larghezza minima delle gallerie al livello delle rotaie:
tolto: 1° metri quattro e centimetri sessanta per la galleria del Turchino della linea Genova - Ovada - Asti;
tolto: 2° metri quattro e centimetri venti per le altre della stessa linea, e per quelle delle rimanenti linee contemplate nella Convenzione;
tolto: 3° metri otto all'imposta per la stessa galleria del Turchino, se sara' costruita a doppio binario a norma di quanto e' detto al successivo articolo 7;
tolto: h) altezza dal piano delle rotaie all'intradosso del volto nelle gallerie:
tolto: 1° metri cinque e centimetri cinquanta per la linea Genova - Ovada - Asti;
tolto: 2° metri cinque per le altre linee;
tolto: i) nicchie in galleria da una sola parte a distanza di trenta metri con marciapiedi dalla parte delle nicchie;
tolto: k) le modalita' in genere del corpo stradale, delle gallerie e delle opere d'arte minori, saranno conformi a moduli da presentarsi all'approvazione del Governo;
tolto: l) le curve e le pendenze staranno nei limiti seguenti:
tolto: 1° per la linea Genova - Ovada - Asti:
tolto: raggio minimo delle curve quattrocento cinquanta metri, pendenza massima sedici per mille, e dodici per mille nella grande galleria del Turchino;
tolto: 2° per le linee: Velletri - Terracina, Sparanise - Gaeta, Avellino - Ponte Santa Venere:
tolto: raggio minimo delle curve duecento cinquanta metri, pendenza massima venticinque per mille;
tolto: 3° per le linee: Cornia - Piombino e Cuneo - Saluzzo:
tolto: raggio minimo duecento cinquanta metri, pendenza massima diciotto per mille.aggiunto: Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1888-07-20;5550~convenzione-con-la-societa-delle-strade-ferrate-del-mediterr-art4 · fonte del testo
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