Art. 6 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)
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[1]Varianti.
[2]La Societa', in qualunque stadio delle costruzioni, potra' proporre varianti ai progetti approvati, le quali, nel limite delle modalita' generali fissate dalla presente Convenzione, avessero per oggetto di migliorare le condizioni della costruzione o dell'esercizio delle nuove linee.
[3]Le varianti non potranno venire eseguite senza la preventiva approvazione del Governo. La proposta e l'esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza dei termini stabiliti nell'articolo 3, a condizione pero' che il Governo comunichi alla Societa' le proprie decisioni tali varianti entro il termine di due mesi dalla proposta.
[4]Degli eventuali allungamenti di tracciato che derivassero da tali varianti, sara' tenuto conto per la applicazione della annualita' di cui all'articolo 9, entro il limite stabilito al successivo articolo 10.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
