Art. 14 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)
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[1]Aumento del capitale sociale ed emissione di obbligazioni.
[2]Per l'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Societa' e' autorizzata a portare da 135 a 180 milioni il suo capitale in azioni ed a procurarsi il rimanente capitale necessario con emissione di proprie obbligazioni.
[3]I versamenti fatti sulle azioni saranno aggiunti al capitale sociale in azioni di cento trentacinque milioni di lire, a tutti gli effetti di cui all'articolo 24 del vigente contratto per l'esercizio della rete Mediterranea, fino a che continuera' ad essere in vigore il contratto medesimo.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
