Art. 1
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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 15 novembre 1892, n. 677, convalidato con modificazioni dalla L. 5 marzo 1893, n. 69, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'annuale contributo in acconto dei diritti spettanti allo Stato sul patrimonio delle Corporazioni soppresse, che il Fondo per il Culto, ai termini della presente legge, deve versare al Tesoro, sara' dal 1° luglio 1893 elevato alla somma di L. 3,500,000 e che il presente contributo e' concesso soltanto a tutto l'esercizio 1897-98
L. 22 luglio 1894, n. 339
2La L. 22 luglio 1894, n. 339, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'annuo contributo che, ai termini delle leggi 30 giugno 1892, n. 317, e 5 marzo 1893, n. 69, il Fondo pel culto deve versare al Tesoro dello Stato in acconto dei diritti spettantigli sul patrimonio delle Corporazioni religiose soppresse, e' elevato dal 1° luglio 1894 a lire 4,000,000". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Il suddetto contributo di lire 4,000,000 e' concesso a tutto l'esercizio 1898-99".
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
