Art. 1
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Con effetto dal 1° luglio 1891 il Fondo per il Culto corrispondera' al Tesoro dello Stato l'annuale contributo di lire 2,500,000 in acconto dei diritti spettanti allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse.
Testo in vigore dal 6 luglio 1892 al 9 marzo 1893
