Art. 1
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Con effetto dal 1° luglio 1891 il Fondo per il Culto corrispondera' al Tesoro dello Stato l'annuale contributo di lire 2,500,000 in acconto dei diritti spettanti allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 15 novembre 1892, n. 677, convalidato con modificazioni dalla L. 5 marzo 1893, n. 69, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'annuale contributo in acconto dei diritti spettanti allo Stato sul patrimonio delle Corporazioni soppresse, che il Fondo per il Culto, ai termini della presente legge, deve versare al Tesoro, sara' dal 1° luglio 1893 elevato alla somma di L. 3,500,000 e che il presente contributo e' concesso soltanto a tutto l'esercizio 1897-98.
Testo in vigore dal 9 marzo 1893 al 24 luglio 1894
