Art. 20
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Gli Stati contraenti, qualora uno di essi fosse in guerra con altro Paese, riconosceranno ed osserveranno il principio che la bandiera neutrale copre la mercanzia nemica, cioe' che gli effetti o merci appartenenti a cittadini di un Paese che sia in guerra, sono esenti da cattura e da confisca quando si trovino a bordo di bastimenti neutrali, ad eccezione pero' del contrabbando di guerra; e che la proprieta' dei neutrali, trovata a bordo di un bastimento nemico, non sara' soggetta a cattura e confisca, a meno che sia contrabbando di guerra.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
