Art. 17
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I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari godranno in ambedue i Paesi dei privilegi ed esenzioni corrispondenti alla loro carica, e che saranno simili a quelli di cui godono o godranno in avvenire quelli della Nazione la piu' favorita. Sempreche' non siano cittadini del Paese nel quale risiedono, andranno esenti dal servizio pubblico obbligatorio, e soltanto saranno obbligati a soddisfare, per il loro commercio, industria, professione e proprieta', le medesime imposte o contribuzioni che pagano i nazionali del Paese in cui risiedono, rimanendo, in ogni altro particolare, soggetti alle Leggi dei rispettivi Stati.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
