Art. 16
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. 83 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Similmente convengono gli Stati contraenti di ammettere mutuamente Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari nei porti e luoghi di commercio per ove sieno nominati; dovendo essi presentare le patenti od atti di loro nomina nella forma consueta, ed ottenere previamente il loro exequatur per poter entrare nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia gli Stati contraenti si riservano la facolta' di non ammetterli nei punti che ciascuno di essi credesse di eccettuare, sempreche' questa eccezione si estenda agli Agenti consolari delle altre Nazioni.aggiunto: Trattato-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art16 · fonte del testo
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