Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. 221 parole tolte, 12 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una delle Parti contraenti e debitamente legalizzate avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra parte la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili secondo le leggi del paese, ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine all'iscrizione ed alle altre formalita'.

tolto: Perche' possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore, nella cui giurisdizione o territorio dovra' aver luogo l'esecuzione mediante un giudizio di delibazione, in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminera':

tolto: 1° Se la sentenza sia stata proferita da un'autorita' giudiziaria competente;

tolto: 2° Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

tolto: 3° Se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

tolto: 4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato.

tolto: La esecutorieta' della sentenza potra' essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata.

tolto: Quando e' chiesta in via diplomatica, se la parte interessata non ha ad un tempo costituito un procuratore, guadi gli verra' deputato d'ufficio dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: La parte istante dovra' soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il pagamento d'ogni legittima sua competenza.aggiunto: Trattato-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1875-12-26;2893~art20 · fonte del testo

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