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I lavori di costruzione della ferrovia dovranno essere intrapresi entro tre mesi dalla data della approvazione della concessione. Il concessionario si obbliga ad attivarli in modo da poter aprire la strada all'esercizio entro sei mesi dalla data del cominciamento, mantenendo d'altra parte fermo il termine imposto dalla Provincia di Torino per la riduzione della strada provinciale.
Testo in vigore dal 31 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
