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Ove avvenga che l'esercizio rimanga interrotto, o che sia eseguito con gravi irregolarita', ed il concessionario od il Municipio di Rivoli, che per particolari accordi intervenuti si e' riservato il diritto in questo caso di esercitare la strada, non provveda immediatamente al bisogno, il Ministero sara' in facolta' di applicare le disposizioni del 1° alinea dell'articolo 255 della vigente Legge sui lavori pubblici, ferme restando le successive disposizioni dello stesso articolo, salvi pero' i diritti alla Provincia di Torino, a senso del Capitolato di cui all'articolo 28.
Testo in vigore dal 31 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
