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Rimane espressamente convenuto che, occorrendo il bisogno, verranno i trasporti, di cui nei due articoli precedenti, regolati in modo da non obbligare il concessionario a corse speciali o ad alterare gli orari stabiliti. Ove pero' sia necessario per il trasporto di truppa o materiale da guerra di richiedere anche nella loro totalita' i veicoli e cavalli destinati al servizio ordinario, sara' il concessionario obbligato ad ottemperare alla richiesta del Governo, il quale, ove il creda, potra' anche valersi della ferrovia, percorrendola con veicoli e cavalli proprii.
Testo in vigore dal 31 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
