Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Rimane espressamente convenuto che, occorrendo il bisogno, verranno i trasporti, di cui nei due articoli precedenti, regolati in modo da non obbligare il concessionario a corse speciali o ad alterare gli orari stabiliti. Ove pero' sia necessario per il trasporto di truppa o materiale da guerra di richiedere anche nella loro totalita' i veicoli e cavalli destinati al servizio ordinario, sara' il concessionario obbligato ad ottemperare alla richiesta del Governo, il quale, ove il creda, potra' anche valersi della ferrovia, percorrendola con veicoli e cavalli proprii.

Testo in vigore dal 31 luglio 1868 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-07-12;4482~art15 · fonte del testo

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