Art. 87 (Codice penale militare di guerra) — Denigrazione della guerra

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque, a fine di denigrare la guerra, pubblicamente fa atti di vilipendio o profferisce parole di disprezzo o invettive contro la guerra, la condotta o le operazioni di essa, ovvero contro le forze armate dello Stato o coloro che vi appartengono, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

[2]La stessa pena si applica, quando le espressioni di denigrazione o le parole di disprezzo o le invettive sono contenute in corrispondenze spedite da militari o dirette a militari per qualsiasi destinazione, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario.

[3]Se il colpevole e' un ufficiale, la pena e' aumentata.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art87 · fonte del testo

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