Art. 283 (Codice penale militare di guerra) — Casi di convocazione; competenza

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[1]Il tribunale militare di guerra straordinario e' competente a conoscere dei reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte, quando l'imputato sia stato arrestato in flagranza e il comandante, competente a costituirlo a norma della legge relativa all'ordinamento giudiziario militare, ne abbia deciso la convocazione, per la necessita' di un giudizio immediato, a scopa di esemplarita'.

[2]La competenza del tribunale militare di guerra straordinario e' limitata alla cognizione del reato, per il quale e' convocato.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art283 · fonte del testo

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