Art. 27 (Codice penale militare di guerra) — Pubblicazione della sentenza di condanna

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

Salvo che il giudice disponga altrimenti, le sentenze di condanna alla pena di morte o all'ergastolo, pronunciate dai tribunali militari di guerra per i reati di tradimento, di spionaggio o di diserzione al nemico o in presenza del nemico, sono pubblicate per estratto mediante affissione, oltre che nei luoghi indicati nel codice penale militare di pace, anche nel comune in cui il militare ebbe l'ultima residenza o dimora.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art27 · fonte del testo

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