Art. 184-bis (Codice penale militare di guerra) — Cattura di ostaggi

[1]((Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali e' punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

[2]La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

[3]Se la violenza e' attuata si applica l'articolo 185)).

Testo vigente dal 3 febbraio 2002

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art184bis · fonte del testo

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