Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 52, comma terzo, 101 e 112 Cost. - degli artt. da 277 a 282, 400 e da 415 a 431, 432, cod. pen. mil. di pace, nonché degli artt. da 28 a 38 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui contemplano i Tribunali militari di bordo, essendo state abrogate le norme denunziate con legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace" (art. 16), la quale in particolare prevede la ricorribilità in cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale, avverso i provvedimenti dei giudici militari (art. 6) e la soppressione dei Tribunali militari di bordo, le cui competenze sono state trasferite ai Tribunali militari (art. 8), per cui è necessario che i giudici a quibus procedano a nuovo esame della rilevanza, tenendo conto della disciplina introdotta con la sopravvenuta legge n. 180 del 1981.
Art. 286 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 52 cost. · Art. 101 cost. · Art. 112 cost.