Art. 433 — Estradizione dall'estero

[1]Se occorre chiedere a uno Stato estero la estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

[2]Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende.

[3]Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1941-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art433 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari