Art. 390 — Dichiarazione di ricorso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947. Leggi il testo vigente →

Il ricorso per annullamento contro le sentenze, sia del giudice istruttore nei casi indicati nell'articolo 348, sia del tribunale militare, e' proposto dall'imputato o dal procuratore militare del Re Imperatore, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale militare, sottoscritta dal dichiarante e dal cancelliere, osservate le disposizioni degli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art390 · fonte del testo

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