Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/04/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 350 del

codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7

maggio 1969 dal tribunale militare territoriale di Bari nel

procedimento penale a carico di Festa Vincenzo, iscritta al n. 217 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1971 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 7 maggio 1969 - emanata nel procedimento

penale a carico di Vincenzo Festa - il tribunale militare territoriale

di Bari, accogliendo un'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato,

ha proposto, in riferimento all'art. 25, primo comma, della

Costituzione, una questione di legittimità costituzionale concernente

l'art. 350 del codice penale militare di pace.

Premesso che l'istruttoria relativa al processo de quo si è svolta

col rito sommario e che, non ricorrendo le ipotesi di arresto in

flagranza o di confessione, deve ritenersi che il pubblico ministero

abbia scelto tale procedura "valutando evidente la prova o avvalendosi

della facoltà di cui al capoverso dell'art. 350 c.p.m.p.", il

tribunale, richiamata la sentenza n. 117 del 1968 di questa Corte,

osserva che la disposizione impugnata conferisce all'organo requirente

una insindacabile discrezionalità nella scelta del tipo di istruzione

e si pone perciò in contrasto col principio del giudice naturale

precostituito per legge, enunciato nell'art. 25, primo comma, della

Costituzione.

2. - Innanzi a questa Corte non si è costituita la parte privata e

non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La causa,

pertanto, viene decisa, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, con la procedura di camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - L'art. 350 del codice penale militare di pace prescrive, nel

primo comma, che, al di fuori dei casi nei quali in forza dell'art. 324

è obbligatoria l'istruzione formale (reati punibili con l'ergastolo o

procedimenti nei quali occorra tutelare il segreto politico o

militare), si proceda con istruttoria sommaria quando ricorrano le

circostanze e le condizioni in presenza delle quali tale rito è

previsto dall'art. 389 del codice di procedura penale; lo stesso

articolo, nel secondo comma, stabilisce che in ogni altro caso il

procuratore militare possa richiedere l'istruzione formale ovvero

procedere in via sommaria.

Ad avviso del tribunale militare di Bari l'art. 350, a causa

dell'incompatibilità fra l'insindacabile potere discrezionale concesso

al pubblico ministero nella scelta del rito sommario ed il principio

della precostituzione del giudice per legge, violerebbe l'art. 25,

primo comma, della Costituzione. Deve essere peraltro precisato che,

come risulta con certezza dalla motivazione dell'ordinanza di

rimessione, il primo comma dell'art. 350 non è stato denunziato nella

sua totalità, ma solo nella parte concernente il caso " in cui la

prova appare evidente".

2. - In base alle considerazioni esposte da questa Corte nella

sentenza n. 117 del 1968, alla quale l'attuale ordinanza esplicitamente

si richiama, perché il potere del pubblico ministero di procedere con

istruttoria sommaria non si ponga in contrasto col principio secondo il

quale "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito

per legge " è necessario che il concreto suo esercizio possa essere

oggetto di controllo giurisdizionale, volto alla verifica

dell'effettiva sussistenza dei presupposti o delle condizioni che lo

rendono legittimo. In questa affermazione è implicita la premessa che

la legge deve fissare con sufficienti delimitazioni le ipotesi nelle

quali si debba procedere col rito sommario: è evidente, infatti, che,

perché la riserva di legge risulti rispettata, il solo sindacato

giurisdizionale sull'uso del potere non basta, se per legge non sono

predeterminati i casi nei quali questo è consentito. Ciò posto, è

agevole constatare che il secondo comma dell'art. 350 c.p.m.p. non pone

al potere del procuratore militare di scegliere l'istruttoria sommaria

altro limite se non quello, puramente negativo, costituito dalle

ipotesi per le quali l'articolo 324 prevede come obbligatoria

l'istruttoria formale, e ciò fino al punto che, ove quella scelta sia

stata operata, non è dato neppure di accertare (e l'accertamento

sarebbe, peraltro, del tutto irrilevante) se essa si giustifichi in

base alle previsioni contenute nel primo comma dell'articolo ovvero in

base all'assoluta libertà di determinazione che in proposito il

secondo comma lascia al procuratore militare. Di tal che è chiaro che

quest'ultima disposizione contrasta con la norma costituzionale di

raffronto non perché difetti la possibilità di un successivo

controllo giurisdizionale (al che si potrebbe porre rimedio con una

dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale analoga a

quella pronunziata, a proposito dell'art. 389 c.p.p., con la sentenza

n. 117 del 1968), ma perché manca addirittura ogni e qualsiasi

concreta ed obiettiva delimitazione dei casi nei quali si debba

procedere con istruttoria sommaria e dei casi nei quali, invece, si

debba richiedere l'istruzione formale, sicché il potere conferito in

proposito al procuratore militare è del tutto svincolato da quella

predeterminazione delle fattispecie legali che sarebbe necessaria per

il rispetto dell'articolo 25, primo comma, della Costituzione.

Il secondo comma dell'art. 350 deve essere pertanto dichiarato,

nella sua totalità, costituzionalmente illegittimo.

3. - Diverso è il discorso per quanto riguarda il primo comma,

che, come innanzi si è detto, è stato denunziato solo nella parte in

cui esso prescrive che (fuori delle ipotesi previste dall'art. 324) si

proceda con istruttoria sommaria nel caso in cui la prova appare

evidente. La questione è del tutto identica a quella relativa alla

corrispondente parte dell'articolo 389 c.p.p., risolta con la ricordata

sentenza n. 117 del 1968: il contrasto con la norma costituzionale di

raffronto dovrebbe riconoscersi solo limitatamente all'esclusione del

sindacato giurisdizionale sulla effettiva sussistenza dell'evidenza

della prova. Ma prima di giungere a siffatta conclusione si rende

necessario verificare se, in base all'ordinamento ora vigente, tale

sindacabilità non debba esser ritenuta già operante.

A questo proposito è certo che nessuna incidenza sulla perdurante

rilevanza della questione può avere la sopravvenuta legge 7 novembre

1969, n. 780, che, modificando il testo dell'art. 389 c.p.p., ha

previsto un particolare sistema di controllo giurisdizionale sulla

scelta del rito sommario operata dal pubblico ministero. Vero è che

l'art. 261 c.p.m.p. dichiara in generale applicabili ai procedimenti

penali militari, salvo che la legge non disponga diversamente, le

disposizioni del codice di procedura penale; ma è vero altresì che la

istruttoria, alla quale il giudice a quo fa riferimento nel proporre la

questione, era già stata compiuta prima dell'entrata in vigore di

quella legge, e pertanto non si può neppure porre un problema di

riesame della rilevanza in relazione al ius superveniens.

Sembra, invece, che una diretta influenza sul merito della

questione debba essere riconosciuta alla già richiamata dichiarazione

di illegittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, c.p.p.

"nei limiti in cui esclude la sindacabilità, nel corso del processo,

della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della

prova". In conseguenza di questa pronunzia della Corte - e degli

effetti che le si riconnettono in virtù dell'art. 136 della

Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - a

partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione la

legittimità dell'operato del pubblico ministero soggiace al controllo

del giudice. E questa regola processuale, in forza del rinvio alle

disposizioni del codice di procedura penale (operato, come già si e

accennato, dall'art. 261 c.p.m.p.) si applica anche al procedimento

penale militare.

La questione, nella parte concernente il primo comma dell'art. 350,

deve essere pertanto dichiarata non fondata.

4. - In coerenza con la dichiarazione di illegittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 350 deve essere dichiarata,

ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 324, secondo comma, dello

stesso codice, che stabilisce che il procuratore militare, non

ricorrendo uno dei casi nei quali l'istruttoria formale è

obbligatoria, può tuttavia richiederla "ai sensi del secondo comma

dell'art. 350".

Val la pena di mettere in evidenza che per effetto delle

dichiarazioni di illegittimità costituzionale pronunziate con la

presente sentenza nessun vuoto legislativo verrà a crearsi. Vero è

che nel codice penale militare di pace resteranno espressamente

stabiliti solo i casi nei quali si deve procedere con istruttoria

formale (art. 324, primo ed ultimo comma) e le ipotesi nelle quali, non

ricorrendo alcuno dei suddetti casi e verificandosi le circostanze e le

condizioni enunciate nell'art. 389 c.p.p., si deve procedere con

istruttoria sommaria. Ma ciò non comporta che venga a mancare ogni

regola per le fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste

dagli artt. 324 e 350 c.p.m.p. Poiché in base al già ricordato

disposto dell'art. 261 il processo penale militare, salvo che sia

diversamente stabilito, soggiace alle disposizioni del codice di

procedura penale, l'interpretazione sistematica deve indurre alla

conclusione che, ove non ricorrano le circostanze e le condizioni

enunciate dall'art. 389 c.p.p. ed alle quali fa rinvio l'art. 350

c.p.m.p., il procuratore militare debba sempre richiedere l'istruttoria

formale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 350, comma

secondo, del codice penale militare di pace;

b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 324, comma secondo, dello

stesso codice;

e) dichiara non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la

questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 350, primo

comma, dello stesso codice, nella parte relativa al "caso in cui la

prova appare evidente", sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe

in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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