Art. 29 — Rimozione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 10 giugno 1993. Leggi il testo vigente →
[1]La rimozione si applica, a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; e' perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.
[2]La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:
[3]1° per gli ufficiali e sottufficiali, quando e' inflitta per durata superiore a tre anni;
[4]2° per gli altri militari, quando e' inflitta per durata superiore a un anno.
Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 10 giugno 1993
