[1](Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

[2]Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, usa violenza contro un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a un anno.

[3]Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena e' diminuita dalla meta' ai due terzi.

[4]Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto e' commesso da chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo.

[5]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art247 · fonte del testo

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