[1](Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

[2]Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, usa violenza contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

[3]Se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

[4]Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorita' militare, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'.

[5]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale, Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art244 · fonte del testo

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