Art. 238 — Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956. Leggi il testo vigente →

E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in congedo, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art238 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari