Art. 702 c.p. — Omessa custodia di armi
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[1]E' punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:
[2]1° consegna o lascia portare un'arma a persona di eta' minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;
[3]2° trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;
[4]3° porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1991
