Art. 702 c.p. — Omessa custodia di armi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1991. Leggi il testo vigente →

[1]E' punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:

[2]1° consegna o lascia portare un'arma a persona di eta' minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;

[3]2° trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;

[4]3° porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art702 · fonte del testo

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