Art. 698 c.p. — Omessa consegna di armi
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Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, e' punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1965
