Art. 698 c.p. — Omessa consegna di armi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1965. Leggi il testo vigente →

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, e' punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art698 · fonte del testo

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