Art. 687 c.p. — Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →
Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne e' permessa la vendita, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981
