Art. 659 c.p. — Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

[2]Si applica l'ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorita'.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art659 · fonte del testo

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