Codice penale

Art. 631 c.p. — Usurpazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945. Leggi il testo vigente →

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, l'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art631 · fonte del testo

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