Art. 622 c.p. — Rivelazione di segreto professionale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 16 aprile 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

[2]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 16 aprile 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare ha espresso il voto che le disposizioni contenute negli articoli dal 624 al 635 del progetto venissero compendiate, in modo da essere contenute in un minore numero di articoli. Ho riconosciuto giusta l'osservazione, e perciò ho provveduto in conseguenza, riducendo le ipotesi delittuose e conglobandone alcune per ottenere una maggiore chiarezza e semplicità.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 204

  • La Commissione parlamentare propose di elevare da uno a due anni il massimo della reclusione comminata per la rivelazione di segreto professionale (art. 622), trattandosi, a suo giudizio, di un reato molto grave. Ma la pena, che si vorrebbe aumentare, è già assai più grave di quella stabilita per lo stesso delitto dall'articolo 163 del codice del 1889 (detenzione sino ad un mese o multa da lire cinquanta a mille), di guisa che non si può dire che il nuovo codice non abbia rinvigorito, anche per questo reato, la tutela penale, pur senza tener conto delle circostanze aggravanti comuni che siano applicabili nei casi concreti. TITOLO XIII. Dei delitti contro il patrimonio.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 205

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art622 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari