Codice penale

Art. 617-bis c.p.

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[1]((Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)) ((Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni)).

[2]La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Testo in vigore dal 1 febbraio 2022 al 17 luglio 2024

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1974 al 1 febbraio 2022. 17 parole tolte, 75 parole aggiunte.

tolto: (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedireaggiunto: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefonichetolto: ). Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, aggiunto: al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumentitolto: , aggiunto: o parti di apparati o di strumenti tolto: al fine di intercettare od impedire aggiunto: idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni tolto: telegrafiche o telefoniche aggiunto: telefoniche o telegrafiche tra altre personeaggiunto: , e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art617bis · fonte del testo

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