Codice penale

Art. 615-quater c.p.

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[1]Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

[2]La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri l) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1994 al 1 febbraio 2022

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