Art. 600-octies c.p.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 2009 al 4 dicembre 2018. Leggi il testo vigente →
((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e' punito con la reclusione fino a tre anni)).
Testo in vigore dal 8 agosto 2009 al 4 dicembre 2018
