Art. 574-bis c.p. — Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
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[1]((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potesta' dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potesta' genitoriale, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
[2]Se il fatto di cui al primo comma e' commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
[3]Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori)).
Testo in vigore dal 8 agosto 2009 al 7 febbraio 2014
