Art. 558 c.p. — Induzione al matrimonio mediante inganno

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e' punito, se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'articolo 557 del progetto definitivo (558 del codice) puniva l'induzione al matrimonio mediante errore o inganno, commessa col «lasciare ignorare» all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento diverso da quello derivante dall'esistenza di un precedente matrimonio, sempre che il matrimonio venisse annullato a causa dell'impedimento taciuto; e stabiliva un aggravamento nel caso in cui l'ostacolo fosse stato occultato con mezzi fraudolenti. La Commissione parlamentare osservò non esservi ragione di prendere in considerazione, agli effetti di questa incriminazione, qualsiasi comportamento reticente sull'esistenza di un impedimento, ma doversi punire soltanto il fatto di chi, per trarre in errore l'altro coniuge, abbia usato mezzi fraudolenti. Per reprimere il semplice fatto di aver lasciato ignorare l'esistenza dell'impedimento, sono sufficienti, notò la Commissione, le sanzioni civili dell'articolo 127 del codice civile. Le sanzioni di questo articolo, in verità, hanno carattere penale, giacchè esso commina pene in senso proprio, quali sono la multa da lire mille a tremila, e il carcere (cioè la detenzione per il codice del 1889 e la reclusione per il codice nuovo) sino a sei mesi. Dato che queste sanzioni hanno carattere penale e sembrano sufficienti a reprimere il fatto di cui si tratta, non ho avuto difficoltà ad accogliere le proposte della Commissione, richiedendo, per il delitto preveduto nell'articolo 558, l'uso di mezzi fraudolenti, e conseguentemente sopprimendo la predetta circostanza aggravante.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 181

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art558 · fonte del testo

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